FORMAZIONE CONTINUA: RICHIESTE DI ESONERO – AVVISO

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS), dopo aver recepito parere favorevole da parte del Ministero della Giustizia, ha approvato nella seduta del 10.01.2014 il “Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali” (ex DPR n. 137/2012) che è entrato in vigore il 13 febbraio 2014.

Secondo l’art. 13 del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali, su domanda dell’interessato, il Consiglio regionale competente può esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:

a) maternità o congedo parentale per la durata di dodici mesi;
b) grave malattia o infortunio;
c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

Il Consiglio Regionale sta provvedendo a predisporre la nuova modulistica per il triennio 2014-2016, pertanto occorre attendere indicazioni sulle modalità per l’invio delle richieste.