Accesso agli atti – chiarimento

Con il punto i del parere 01 febbraio 2016 si voleva sottolineare il necessario
bilanciamento tra il diritto di accesso, che può esercitare l’incolpato, e il diritto
dell’Ente pubblico alla tutela e difesa dei propri interessi giuridici. Nel caso di atti o
documenti oggetto di vertenza giuridica, in cui sia parte l’Ordine, è possibile negare
l’accesso solo quando possa compromettere l’esito di una vertenza giudiziaria, già
incardinata avanti all’Autorità Giudiziaria (ad esempio i documenti relativi al
licenziamento di un dipendente dell’Ordine e solo dopo che sia stato depositato il
relativo ricorso al Giudice del Lavoro). Il divieto deve intendersi sono per le vertenze
in cui sia parte l’Ordine stesso e di cui ha, pertanto, diretta conoscenza.
Ancora, per gli atti coperti da segreto istruttorio devono intendersi proprio
gli atti esplicitamente secretati dall’Autorità Giudiziaria con provvedimento ad hoc, e a
conoscenza dell’Ordine per motivi d’ufficio, solo in tali casi per un eventuale accesso
sarà necessario chiedere il nulla osta al competente Tribunale.
Sono ovviamente entrambe ipotesi residuali e che sono state indicate per
completezza.

(Avv. Cinzia Alesiani)