FAQ – Formazione Continua – Informazioni per gli iscritti

Qui di seguito vengono riportate le domande più frequenti inerenti alla Formazione Continua.

Aggiornamento 12 dicembre 2021

 

FAQ 1- Perchè la Formazione Continua è Obbligatoria per l’Assistente Sociale?

Il Governo Monti  ha approvato la Riforma delle Professioni (D.P.R. 137/2012). Questa prevede che tutte le professioni ordinate siano soggette all’obbligo della formazione continua.

Quest’obbligo non è, però, una novità, in quanto il CNOAS già nel 2009 aveva elaborato un regolamento di formazione continua che prevedeva un periodo di sperimentazione di tre anni (dal 2010 al 2012). Il periodo di sperimentazione è terminato con l’entrata in vigore del Nuovo Regolamento (10 gennaio 2014, Del 01/2014 – entrato in vigore il 13 febbraio 2014).

Il Regolamento più recente ed oggi in vigore è il Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del DPR 137/12 approvato nella seduta del Consiglio Nazionale dell’Ordine del 16 dicembre 2016 ed in vigore dal 1 gennaio 2017.

FAQ 2 – Quanti crediti si devono raggiungere?

Il Regolamento prevede: 60 crediti nel triennio, di cui 15 devono essere inerenti l’Ordinamento Professionale e la Deontologia. Non esiste un numero minimo di crediti annui, è però fortemente consigliata una formazione che accompagni il professionista nella sua azione professionale e che quindi lo impegni in momenti diversi in tutti gli anni del triennio.

FAQ 3 – Da quando decorre l’obbligo della formazione continua per i nuovi iscritti?

Il Regolamento per la Formazione Continua sancisce l’obbligo della Formazione e ne indica le modalità. Il periodo di riferimento è sempre un triennio, il triennio è fisso e termina per tutti nella stessa data.

Il triennio attuale comprende gli anni: 2020-2021-2022.

Per i nuovi iscritti l’obbligo decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello della loro iscrizione. Se il mio obbligo decorre dal 2020 dovrò conseguire 60 CF (di cui 15 deontologici); se decorre dal 2021 dovrò conseguire 40 CF (di cui 10 deontologici), se decorre dal 2022 dovrò conseguire 20 CF (di cui 5 deontologici).

E’ naturalmente possibile frequentare corsi di formazione anche nell’annualità in cui non si ha l’obbligo formativo, in questo caso, i crediti acquisiti non concorreranno al raggiungimento del debito previsto.

FAQ 4 – Ho conseguito 40 crediti formativi e 20 deontologici: ho raggiunto l’obbligo formativo che ne prevede 45 formativi e 15 deontologici?

Si: i crediti deontologici valgono anche come crediti formativi  ma non viceversa.

FAQ 5 – Ho conseguito 240 crediti formativi e 50 deontologici nel triennio 2014-2016: posso portare i crediti in più nel nuovo triennio 2017-2019?

Assolutamente no. Il regolamento per il triennio il vigore non è stato modificato sul punto quindi si conferma che i crediti in esubero non possono essere ritenuti validi per il triennio successivo.

FAQ 6 – Cosa fare per dimostrare di essere in regola?

Il CNOAS ha messo a disposizione di tutti gli iscritti la cosiddetta “Area Riservata” all’interno della quale è possibile registrare i propri crediti. E’ necessario, prima di accedere, registrarsi con le informazioni richieste, successivamente si riceverà una mail di conferma e di cambio della password, dopodiché è possibile iniziare la registrazione del propri crediti all’interno dell’Area Riservata. E’ necessario conservare tutta la documentazione per un periodo di almeno 5 anni.

E’ di esclusiva competenza del Consiglio Regionale effettuare il controllo relativo all’effettivo adempimento dell’obbligo formativo. Il controllo deve essere effettuato a campione. Il Consiglio regionale del Piemonte ha deliberato in tal senso in data 29 giugno 2018 prevedendo le modalità e i tempi del controllo.

Alla conclusione di ogni triennio formativo il Consiglio Regionale effettuerà una verifica in merito all’assolvimento dell’obbligo formativo e segnalerà al Consiglio Territoriale di Disciplina tutte le inadempienze per le valutazioni e decisioni di competenza dell’organismo disciplinare.

FAQ 7 – Se non si adempie all’obbligo della formazione cosa succede?

Se non si adempie totalmente o parzialmente si compie un illecito disciplinare.
La situazione di illecito  verrà segnalata al Consiglio Territoriale di Disciplina per le valutazioni e decisioni di competenza dell’organismo disciplinare.

No sono previste sanzioni economiche. Le sanzioni disciplinari (censura, ammonizione, sospensione, radiazione) saranno graduali a seconda della gravità dell’illecito e della presenza di cumulo di illeciti disciplinari. Le sanzioni sono annotate sull’Albo professionale e quindi sono pubbliche.

FAQ 8 – Qual è la scadenza per l’inserimento in area riservata delle attività formative?

Entro il 31 marzo di ogni anno devono essere caricate in area riservata tutte le attività/richieste relative all’anno precedente. Non sono previste deroghe alla scadenza individuata dal Regolamento. Per la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo e quindi per  l’inserimento dei crediti è necessario registrarsi nell’Area Riservata CNOAS.

FAQ 9 – Come è possibile sapere se un evento è stato accreditato o se dà diritto a crediti formativi?

Il Corsi di Formazione Continua accreditati a livello regionale dal CROAS Piemonte accreditati  sono reperibili al link.

Calendario corsi (cnoas.info)

Se frequenti un corso di formazione in altra Regione italiana, puoi verificare l’eventuale accreditamento a questo link https://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/cerca_corsi.cgi

I crediti che vengono riconosciuti da un CROAS hanno valore su tutto il territorio nazionale.

FAQ 10 – Come posso fare se non risulta l’orario di uscita o di entrata ad un evento con la rilevazione della presenza con codice fiscale?

Devi controllare che la tua presenza venga correttamente registrata all’ingresso ed in uscita, nel caso di mancata rilevazione della presenza a causa di un malfunzionamento del software di rilevazione delle presenze, il soggetto organizzatore potrà segnalare la situazione al CROAS. Come indicato dal CNOAS in una circolare di luglio 2018 “Alla motivazione – dettagliata – per la quale le presenze non sono state assunte correttamente è necessario specificare l’eventuale problema informatico rilevato, anche attraverso l’uso di screenshots”. La richiesta va indirizzata al Consiglio che ha accreditato l’evento entro 30 giorni dalla conclusione dell’evento. Questo termine è perentorio e non verranno accolte richieste oltre tale termine. Non è possibile segnalare anomalie dovute a dimenticanze.

FAQ 11 – Ho partecipato ad un evento in altra Regione; i crediti formativi sono riconosciuti anche dall’Ordine a cui sono iscritto?

Gli eventi accreditati sono riconosciuti anche se frequentati in altre Regioni.

FAQ 12 – I corsi di formazione pubblicati sul sito dell’Ordine sono accreditati?

Nel calendario presente sul sito regionale, trovi solo corsi accreditati poichè la gestione di quella sezione dipende dal sistema nazionale  CNOAS e prevede unicamente l’inserimento di corsi per i quali è stata effettuata la procedura di riconoscimento.

L’ordine riceve quotidianamente numerose segnalazioni di corsi di formazione svolti nella regione Piemonte e sul territorio nazionale. La pubblicizzazione sul sito ha il solo fine di diffondere le informazioni e non comporta nè l’attribuzione dei crediti agli eventi nè una selezione degli stessi. Potrai verificare nelle modalità indicate nella FAQ 6 se il corso di tuo interesse è stato accreditato.

FAQ 13 – Nel caso di frequenza ad un corso non accreditato è possibile chiedere il riconoscimento dei crediti?

E’ possibile ma solo se il corso risponde ai requisiti previsti dal Regolamento. Si tratta di una richiesta ex post.

Prima di inviare la richiesta, controlla sul sito del CNOAS se l’evento è già stato riconosciuto.

Il corso o l’evento verranno riconosciuti solo se:  sono organizzati da Agenzie/formatori autorizzati dal CNOAS (Agenzie Autorizzate: elenco presente su sito CNOAS https://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/agenzie_autorizzate.cgi) o da Agenzie/formatori che hanno stipulato convenzioni, accordi, protocolli con il CNOAS o con qualunque CROAS regionale (link: https://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/albo_convenzioni.cgi)

La domanda va fatta inserendo la richiesta nella propria area riservata sezione “Inserisci Attività” avendo cura di allegare adeguata documentazione: attestato di partecipazione con indicazione delle ore di presenza, programma, link a materiale relativo se disponibile. Le domande non complete saranno respinte dalla Commissione o potranno essere richieste di integrazioni. Per evitare un aggravio di lavoro alla commissione e ritardi nelle valutazioni ricordarsi di inviare tutto il necessario.

FAQ 14Sul sito CNOAS c’è la voce “inserisci attività”, di cosa si tratta? Cosa posso chiederle? Con quali modalità?

Se un assistente sociale svolge una o piu` attivita` previste dal Regolamento, le Linee di Indirizzo, Coordinamento ed Attuazione elaborate dal CNOAS prevedono che, a posteriori, ne possa chiedere il riconoscimento formativo, con assegnazione di crediti da parte del CROAS.

Le attività per le quali è possibile chiedere un riconoscimento ex post, sono:

h) Attività di docenza universitaria;
i) Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dell’Ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
l) Svolgimento di supervisione professionale e di supervisione dei tirocini;
m) Svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell’ambito di corsi di perfezionamento e master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con modalità telematiche;
n) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente sociale.

Nell’accreditamento di attività riconoscibili ex post, l’assistente sociale deve farsi parte attiva nel richiedere, al suo CROAS di riferimento, il riconoscimento. Per richiedere l’accreditamento ex post bisogna accedere con le proprie credenziali nell’area riservata (sul sito Area riservata Cnoas – Ordine Assistenti Sociali Piemonte (oaspiemonte.org)) e cliccare su inserisci attività. Il CROAS, con una valutazione conforme al Regolamento, individua la valenza formativa di quella specifica attività attribuendole, poi, dei crediti formativi.

Affinché una attività possa essere valutata al meglio, la richiesta deve essere ben documentata (con attestati, calendari, orari, ecc) e ben descritta all’interno dell’area riservata.

FAQ 15 – Il CROAS assegna in modo discrezionale i crediti formativi?

Il CROAS attribuisce i crediti formativi attenendosi alle indicazioni presenti alle Linee di Indirizzo, Coordinamento ed Attuazione elaborate dal CNOAS – art 12 lettera b) Tabella per l’attribuzione dei crediti. Per gli aspetti  suscettibili di interpretazione i CROAS del Coordinamento dell’Area Nord si confrontano cercando quanto più possibile di condividere le valutazioni in modo da non creare differenze tra gli iscritti.

FAQ 16 – E’ possibile richiedere l’esonero dalla Formazione Continua?

Sì, in base a quanto stabilito dall’Art 13 del Regolamento, è possibile richiedere l’esonero, accedendo all’area riservata, per i seguenti motivi:

1) maternità o congedo parentale per la durata di 12 mesi,

2) grave malattia o infortunio,

3) interruzione dell’attività professionale per un periodo non inferiore a 6 mesi o trasferimento di questa all’estero,

4) altri casi di documentato impedimento dovuto a causa di forza maggiore.

Se intende chiedere un esonero deve accedere alla sua area riservata e cliccare sulla voce presente nell’elenco.

FAQ 17 – Sono in gravidanza e ho complicazioni gestazionali, posso chiedere l’esonero?

Si, è legittimo richiedere  l’esenzione per il periodo di mesi in cui si manifestano tali complicazioni. Sarà poi possibile richiedere l’esonero per maternità successivamente alla nascita indicando la data del parto. Accedendo all’area riservata potrai indicare maternità o congedo parentale (valido anche nei casi di adozione e affidamento residenziale) e nella sezione “dichiaro” scegliere la voce di interesse.

FAQ 18 – Sono pensionata/o, posso chiedere l’esonero?

Si, ma ricorda che l’esonero non è totale. Dovrai comunque acquisire almeno 15 crediti formativi nel triennio. Tale riconoscimento è possibile solo se ti trovi nella situazione di non esercitare in alcun modo la professione anche a titolo volontario. Come esempio: non puoi chiederlo se svolgi docenze, fai attività di volontariato effettuando consulenze, sei relatore a convegni, scrivi articoli e saggi inerenti la professione e il sistema dei servizi, ecc. ecc.

FAQ 19 – Quando devo chiedere l’esonero?

Entro tre mesi dal verificarsi dell’evento che costituisce impedimento alla formazione continua dovrai fare richiesta attraverso l’area riservata. Per l’interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale, la richiesta può essere presentata semestralmente o una volta all’anno

FAQ 20 – Dove reperisco la normativa citata nelle FAQ?

Nella sezione “Formazione Continua” del sito dell’Ordine Assistenti sociali del Piemonte, sul sito del Consiglio Nazionale degli Assistenti sociali.