Il procedimento disciplinare locale

Aggiornamento del 26 giugno 2024

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE LOCALE

L’azione disciplinare è competenza esclusiva dei Consigli di Disciplina, costituiti presso i Consigli Regionali dell’Ordine secondo le previsioni del presente Regolamento (Art.2 C.1).

Il procedimento disciplinare è volto ad accertare la responsabilità disciplinare dell’iscritto all’Albo per le azioni o le omissioni che violino le norme di legge, gli obblighi per i professionisti che ne derivano, le disposizioni dell’Ordine professionale e del Codice Deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione (Art.2 C.2).

Gli iscritti all’Albo, secondo le previsioni normative vigenti, comunicano al Consiglio Regionale dell’Ordine l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata ove intendono ricevere le eventuali comunicazioni relative a notizie o procedimenti disciplinari che li riguardino. Allo stesso modo, ai sensi dell’art. 71 del Codice Deontologico, aggiornano regolarmente i dati richiesti data base dell’Ordine Nazionale, ivi compresi il proprio recapito per le comunicazioni a mezzo posta e le generalità del proprio datore di lavoro o della Società tra professionisti di cui sono soci (Art.2 C.5).

La responsabilità disciplinare è accertata quando sono provate l’inosservanza parziale o totale dei doveri professionali stabiliti nel Codice Deontologico o in altre norme, anche se la condotta contestata non è intenzionale o è omissiva (Art.4 C.1).

La responsabilità sussiste anche quando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza o imperizia, per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline (Art.4 C.2).

Il Consiglio Territoriale di Disciplina opera, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.P.R. 137/2012, attraverso i Collegi di Disciplina di cui all’art. 10 del presente Regolamento (Art.5 C.1)

L’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare non può ottenere la cancellazione dall’Albo dalla data di ricezione della segnalazione al protocollo del Consiglio Territoriale di Disciplina e fino alla conclusione del procedimento stesso e, in caso di interpello al Consiglio Nazionale di Disciplina, fino alla conclusione della procedura di ricorso. Il trasferimento presso altro Ordine professionale è sempre consentito, fermi restando i principi di cui al comma 1 del presente articolo in riferimento agli eventuali procedimenti disciplinari in corso. (Art. 5 C.4).

Il Consiglio di Disciplina procede solo in seguito a segnalazioni provenienti da soggetti pubblici o da privati non anonimi, o su impulso del Consiglio Regionale dell’Ordine o dello stesso Consiglio di Disciplina, che agiscono d’ufficio quando hanno notizia di fatti rilevanti ai sensi dell’art. 4, commi 1, 2 e 3 del presente Regolamento, o su richiesta del Pubblico Ministero. (Art.5 C.5).

Effettuate le verifiche, il Presidente assegna con propria determina la trattazione della segnalazione ad uno dei Collegi competenti per sezione, valutando la migliore distribuzione dei carichi di lavoro ed eventuali incompatibilità o conflitti di interesse noti. L’assegnazione avviene entro 45 giorni dal ricevimento della segnalazione, ovvero a seguito dell’assunzione di una iniziativa d’ufficio (Art.13 C.4).

Il Presidente del Collegio incaricato, entro 30 giorni dalla data della determina di assegnazione al proprio Collegio, trasmette al segnalato gli atti che lo riguardano e lo informa della possibilità di depositare documenti e/o memorie che possano fornire chiarimenti in ordine ai fatti denunciati, entro un termine di 20 giorni dalla ricezione (Art.16 C.1).

Il Presidente del Collegio, all’esito delle attività di cui al comma precedente, e comunque entro 60 giorni dalla data della determina di assegnazione al proprio Collegio, prospetta, attraverso una proposta motivata, l’apertura del procedimento ovvero l’archiviazione immediata; la fase preliminare si conclude con la delibera del Collegio in merito all’archiviazione ovvero all’apertura del procedimento. La convocazione del Collegio di Disciplina per il compimento degli atti di pertinenza costituisce dovere d’ufficio (Art.16 C.2).

L’apertura del procedimento è deliberata dal Collegio. La delibera deve essere debitamente motivata, contenere la composizione del Collegio, l’indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, l’indicazione delle norme di legge o del Codice Deontologico che si assumano violate e la menzione che il segnalato ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da un esperto di sua fiducia. La delibera è comunicata al segnalato entro 15 giorni dalla data di assunzione. Ai soggetti che abbiano fatto pervenire notizia dei fatti contestati è trasmessa unicamente la comunicazione dell’avvenuta apertura del procedimento, senza la delibera (Art.18 C.1).

Le fasi del Procedimento Disciplinare Locale sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale – Delibera del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali n. 81 del 20 aprile 2024 entrato in vigore il 1° maggio 2024.

 

Scarica qui:

Regolamento-per-il-funzionamento-del-procedimento-disciplinare-locale-2024

 

REGOLAMENTI PRECEDENTI

Regolamento funzionamento procedimento disciplinare locale

Procedimento disciplinare locale – Linee guida sulle adunanze da remoto

Regolamento funzionamento procedimento disciplinare locale

Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale

 Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale (commentato)

 Linee guida Regolamento funzionamento procedimento disciplinare locale

Regolamento-per-il-funzionamento-del-procedimento-disciplinare-locale