Parere legale avv. Cinzia Alesiani – Rapporti Enti gestori e Magistratura

Va premesso come non esista una normativa specifica che stabilisca i
confini tra poteri dello Stato. Il principio è la divisione e il rispetto reciproco tra
competenze diverse dirette al fine comune del corretto funzionamento dello Stato a
della tutela dei cittadini.
Per riprendere l’esempio proposto nel parere, l’esecuzione dello sfratto
può essere la cartina tornasole dei rapporti tra i due poteri dello Stato.
Infatti, è da escludersi che il servizio sociale possa essere inteso come un
organo rientrante nell’ampio concetto di “forza ubblica”. Nel nostro Ordinamento non
esiste una definizione esplicita di “forza pubblica”, ma la dottrina ritiene che tale
espressione indichi “l’organismo cui è attribuita l’esecuzione coercitiva materiale dei
provvedimenti delle autorità amministrative e giudiziarie” (Cortese e Romano). Per
intenderci forza pubblica sono i carabinieri, l’esercito, la polizia, i vigili urbani, la
guardia di finanza, la guardia costiera, non certo i servizi sociali.
L’attuazione del potere coercitivo dell’autorità giudiziaria è affidata dai
codici di procedura civile e penale esclusivamente all’ufficiale giudiziario e alla forza
pubblica.

E’ però vero che l’art. 613 c.p.c. stabilisce che “L’ufficiale giudiziario può farsi
assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell’esecuzione le opportune disposizioni
per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione
provvede con decreto”. In tali casi il Giudice dell’esecuzione potrebbe, su richiesta
dell’ufficiale giudiziario o d’ufficio, imporre la presenza del servizio sociale durante
l’esecuzione. Quindi, il Giudice applicando la normativa e il potere discrezionale
previsto dal codice civile può chiedere la presenza del servizio sociale, ma il braccio
esecutivo e coercitivo rimangono l’ufficiale giudiziario e la forza pubblica.
Il compito del servizio sociale deve rimanere ben distinto, laddove sussiste
un ordine del Giudice che impone la presenza, l’assistente sociale dovrà svolgere
unicamente un intervento di supporto informativo in merito al proprio ruolo e alle
possibilità di azione, invitando, ad esempio, la famiglia sfrattata a un accesso presso la
sede del servizio per avviare gli interventi d’aiuto sociale.
Si ribadisce come il dovuto reciproco rispetto di compiti e ruoli passi anche
attraverso la reciproca conoscenza, che consiglia di preventivamente concordare,
attraverso protocolli operativi con i tribunali competenti le modalità di intervento e
supporto del servizio sociale.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti
saluti.
(Avv. Cinzia Alesiani)