Parere legale – Avv. Cinzia Alesiani – Carichi di lavoro

In merito al quesito, inviato dall’Ufficio XXXX, con cui si esprime
preoccupazione per il carico di lavoro eccezionale, derivante dalle nuove competenze
stabilite dalla legge, con possibile commissione involontaria di errori e inadempienze a
pregiudizio dell’utenza e rischi di azioni giudiziarie direttamente nei confronti delle
assistenti sociali, giova, per rispondere compiutamente, una breve premessa in materia
di responsabilità per danni causati a terzi dagli impiegati pubblici.
La responsabilità del dipendente è disciplinata dall’art. 2049 c.c., il quale,
genericamente, prevede che i « padroni e committenti » (rectius « datori di lavoro e
committenti ») rispondono dei danni cagionati dai loro « domestici e commessi »
(rectius « dipendenti e commessi ») nell’esercizio delle incombenze a cui sono
adibiti. La norma in esame prevede una tipica fattispecie di responsabilità oggettiva (ex
multis, Cass. civ., 20 giugno 2001, n. 8381; Cass. civ., 24 marzo 2000, n. 3536; Cass. civ.,
29 agosto 1995, n. 9100) ma, come precisa la giurisprudenza, la « responsabilità
indiretta di cui all’art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente
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postula l’esistenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra l’illecito e il rapporto di
lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente
abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno
al terzo » (massima, sent. Cass. civ., 25 marzo 2013, n. 7403).
In tema di « occasionalità necessaria si richiama, inoltre, un arresto della
S.C., Cass. civ., 29 dicembre 2011, n. 29727, che proprio in materia di dipendenti
pubblici ha richiamato il nesso di « occasionalità necessaria » che sussiste ogni
qualvolta il dipendente pubblico ponga in essere una condotta « anche solo
indirettamente ricollegabile alle attribuzioni proprie dell’agente » (Nella sentenza
richiamata si trattava di un agente della polizia penitenziaria, mentre mostrava ai
colleghi il funzionamento di una pistola d’ordinanza, all’interno dell’alloggio di
servizio, faceva inavvertitamente partire un colpo ferendo uno dei colleghi).
In altre parole e sinteticamente dei fatti illeciti e dei danni commessi dai
propri dipendenti ne risponde direttamente e immediatamente la pubblica
amministrazione purchè il funzionario abbia agito, anche solo indirettamente, nelle
svolgimento delle proprie attribuzioni e no per fini esclusivamente personali ed
estranei all’amministrazione.
In alcune occasioni, più gravi (la giurisprudenza è rinvenibile soprattutto in
materia sanitaria, nei confronti del medici dipendenti delle ASL), si ritiene estendibile
la responsabilità della pubblica amministrazione anche ai funzionari, ma nei limiti di
cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 art. 23, cioè nelle ipotesi di dolo e colpa grave. Il
funzionario pubblico risponde dei danni cagionati ai terzi (utenti), nell’esercizio delle
mansioni e attribuzioni affidategli, esclusivamente quando abbia agito con dolo, cioè
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con l’intenzione di commettere il danno, oppure con colpa grave, cioè qualora non
faccia uso delle più elementari regole di diligenza, perizia e prudenza professionali
esigibili in relazione al tipo di servizio pubblico o ufficio rivestito.
L’eccessivo carico di lavoro collegato al mancato turn over e alle nuove e
improvvise competenze stabilite da leggi (o peggio da decreti legge e decreti
legislativi) che porta a numeri di assegnazione dei casi oggettivamente insostenibili
quale causa unica o concausa principale di ritardi, omissioni o errori potrà, pertanto,
essere fatta valere, quale motivo di esclusione di responsabilità personale per colpa
grave o dolo.
E’, comunque, opportuno, come già compiuto, segnalare l’eccessivo carico di
lavoro sia ai fini deontologici sia come prova per un’eventuale, non augurata, azione
giudiziaria indetta dagli utenti.
E’ possibile, inoltre, come avviene in ambito sanitario, chiedere alla pubblica
amministrazione l’attivazione di una copertura assicurativa, per responsabilità
derivante dall’attività professionale, per eventuali danni civili patrimoniali e non;
assicurazione, però, non obbligatoria per la pubblica amministrazione (a differenza
delle ASL) e forse le stesse società assicurative potrebbero non avere prodotti specifici e
validi da proporre.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti
saluti.
(Avv. Cinzia Alesiani)