Parere legale avv. Cinzia Alesiani – Riscatto Laurea

La possibilità di riscattare ai fini pensionistici il periodo del corso di laurea è disciplinata dall’art. 2 nonies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 convertito con modificazioni in legge 16 aprile 1974, n. 114 “Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali” che ha abrogato l’art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Ancora, l’art. 2 nonies è stato dichiarato dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 giugno 1993, n. 275, illegittimo nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali. La fattispecie esaminata dalla Corte Costituzionale riguardava un’assistente sociale che ha conseguito, presso la Scuola di Servizio Sociale annessa alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma il diploma di assistente sociale, indispensabile per l’assunzione al lavoro presso l’INAIL, a cui non era stata concessa la facoltà di riscattare il periodo triennale di frequenza del corso di studi seguito per ottenere il diploma. I Giudici Costituzionali stabiliscono che il principio di legge è quello di attribuire: “una sempre maggiore considerazione alla preparazione professionale acquisita anteriormente all’ammissione in servizio e richiesta per quest’ultima”. Infatti, con precedenti pronunce, è già stata affermata l’illegittimità delle norme che non consentono la riscattabilità del periodo corrispondente ai corsi in riferimento a numerose categorie professionali: ad esempio l’69 del regio decreto legge 3 marzo 1938 n. 680, riconoscendo la riscattabilità dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi per assistente sociale svolti dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, l’art. 2 novies del decreto legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito con legge 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di educazione fisica da parte di dipendenti assicurati presso l’INPS.
Ancora, più di recente, il TAR Roma, sez. I, 21 settembre 2006, n. 9045 esamina il caso della ricorrente che, conseguito nel luglio del 1982 il diploma di assistente sociale presso la Scuola Superiore di Servizio Sociale di Verona a seguito di un corso triennale iniziato nell’anno accademico 1978 – 79 e concluso nell’anno 1981 – 82, aveva chiesto di riscattare il periodo di durata legale del corso, ottenendo dall’Amministrazione un rifiuto, impugnato, quindi, avanti ai Giudici Amministrativi.
L’Autorità giudiziaria accoglie la doglianza della ricorrente sottolineando come la Corte Costituzionale abbia già dichiarato illegittime le norme che non prevedono:
– “il diritto degli assistenti sociali di riscattare il periodo corrispondente alla durata legale degli studi necessari per il conseguimento del diploma abilitante;
– il diritto di riscattare il periodo corrispondente alla durata degli studi occorsi per il conseguimento del diploma di Assistente Sociale rilasciato da Scuole diretta a fini speciali.
Con il che la Corte Costituzionale ha sancito che le il principio del c.d. “diritto al riscatto”, a fini previdenziali e pensionistici, degli anni di studio vale anche per gli Assistenti sociali (rectius: per il caso degli studi volti a conseguire il diploma di assistente sociale). A nulla
varrebbe opporre che il diploma della ricorrente è stato rilasciato da un Istituto privato. L’art. 4 del DPR 15.1.1987 n. 14, nel contesto di un generale riordino della materia, ha infatti riconosciuto (in funzione sostanzialmente sanante) ai diplomi di assistente sociale già conseguiti presso istituti privati, la stessa efficacia e lo stesso valore giuridico di quelli rilasciati dalle scuole universitarie; e ciò con la sola condizione che i possessori dei predetti diplomi fossero in servizio (al momento dell’entrata in vigore della legge), con la qualifica di “assistente sociale”, presso pubbliche amministrazioni.” In conclusione, la giurisprudenza costituzionale e amministrativa, ha più volte riconosciuto che se si è in possesso del diploma di assistente sociale, diploma rientrante fra quelli “parificati” rilasciati dalle scuole universitarie – non sussistendo al riguardo, infatti, alcuna disposizione limitativa dell’effetto equiparatorio – ne consegue che al possessore del “diploma parificato” non può essere negato il diritto di “riscattare”, così come è consentito a tutti gli altri assistenti sociali in possesso di diplomi parimenti abilitanti – il periodo di studio occorso per conseguirlo.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.
(Avv. Cinzia Alesiani)